Cos’è la biomassa

La definizione di biomasse nella normativa italiana appare abbastanza confusa. Le diverse fonti legislative ed istituzionali la definiscono in maniera diversa e, spesso, contraddittoria. Di seguito si riporta un’analisi dei principali documenti disponibili nei quali compare una definizione di biomassa.

Per una definizione normativa occorre far dunque riferimento al D.Lgs. n° 387 del 29 dicembre 2003, che è l’ultimo in ordine cronologico, il quale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

Quest’ultimo, afferma, tra le altre cose, che le biomasse sono fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 2. il quale dice testualmente:

“Articolo 2
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”

Per approfondire

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